Onorevoli Colleghi! - I contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari settori del pubblico impiego prevedono che i miglioramenti vanno attribuiti integralmente a tutti i lavoratori comunque collocati a riposo nell'arco della vigenza contrattuale.
      Dal 1o gennaio 1994 al 1o ottobre 1995, al contrario, i pensionati dell'allora Ente poste italiane si trovarono estromessi da tali benefìci. La decisione delle organizzazioni sindacali di categoria di escludere la cosiddetta «vigenza contrattuale» fu figlia di un clima tipico di quegli anni e di una fase di generale rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico. Ma, mentre nella generalità dei contratti la vigenza contrattuale fu garantita, nel contratto dei postelegrafonici essa fu sacrificata con grave iniquità per i lavoratori coinvolti. Questo ha sancito un fatto riprovevole: solo un numero limitato di postelegrafonici in quiescenza, in un determinato arco temporale, non ha usufruito,

 

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sulla buonuscita e sulle pensioni, degli incrementi stipendiali concessi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
      È dunque necessario risolvere questa vertenza che appare una discriminazione, procedendo al ricalcolo del trattamento di pensione tenuto conto anche degli incrementi retributivi cadenzati in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e nell'ambito dell'arco di vigenza del contratto.
 

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